Misure previste nella finanziaria 2008, articolo 2 comma 162- 163. art. 2 comma 162. Finanziaria: la fiducia conferma incentivi al risparmio energetico.
Ampliata la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica. Al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza energetica è istituto, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro.
Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per
migliorare l’efficienza energetica, con particolare riguardo all’avvio
di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle
lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di
misure atte al miglioramento dell’efficienza della pubblica
illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli
elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono
utilizzati.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i
criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al
presente comma.
art. 2 comma 163. A decorrere dal
1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale
l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a
incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita
degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere
completamente il collegamento alla rete elettrica.
I commi da 162 a 163,
introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono
diretti a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.
Il comma 162 istituisce, a decorrere dall’anno 2008, un Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari ad 1 milione di euro.
In
particolare, il suddetto Fondo viene istituito con la specifica
finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione
dei consumi energetici (i cui criteri verranno definiti con successivo
decreto interministeriale di cui la norma non fissa i termini di
adozione) con particolare riferimento a:
- progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;
- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica;
-
sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli
elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati.
Il comma 163 introduce il divieto, a far data dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l’interruzione completa del collegamento alla rete elettrica. Lo stesso comma rinvia all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri.
Il successivo comma 354 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), nella medesima ottica, prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento e la sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento.
La Comunità europea, si ricorda, ha adottato la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
La direttiva europea è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 10 luglio 2001.
L'allegato IV della direttiva citata prevede che le seguenti lampade siano assegnate alla classe A:
- Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato
(le lampade che necessitano di un alimentatore e/o di un altro dispositivo di controllo per essere collegate alla rete): W ≤ 0,15 * radice quadrata di Ö + 0,0097 Ö
- Altre lampade
W ≤ 0,24 * radice quadrata di Ö + 0,0103 Ö dove Ö è il flusso luminoso della lampada dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.
Per completezza d’informazione si segnala, da ultimo, il D.M. 26 marzo 2002 emanato al fine di dare attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.
La Finanziaria 2008 proroga gli incentivi già previsti dalla
Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010, ne introduce di nuovi e
semplifica alcuni adempimenti.
L' ENEA è stato incaricato di ricevere e gestire la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni fiscali.
Link Enea: Decreti attuativi
finanziaria 2007- risparmio energetico
legge finanziaria 2008 (1.31 MB)
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